Buongiorno,
lo sconto bancario è una figura particolare di cessione del credito (istituto generale) che si caratterizza per l'utilizzo, nella cessione, di titoli di credito quali le cambiali e gli assegni.
Sulla seconda domanda, ove il curatore fallimentare riesca a dar prova che il factor sapeva dello stato di insolvenza del cedente, la cessione non è opponibile, ovvero si "annulla" quella cessione oggetto di factoring. Quando si dice "non opponibile" si intende che il contratto si annulla e quindi se ne annullano gli effetti: si torna alla situazione antecedente al contratto. Il curatore potrà riprendersi i crediti ceduti e chiedere il pagamento ai debitori, a rimetterci sarà il factor che ha pagato.