DIFFERENZA TRA FACTORING E CESSIONE DEL CREDITO

DIFFERENZA TRA FACTORING E CESSIONE DEL CREDITO

von Alessandro Ferrari -
Anzahl Antworten: 11

Buonasera avvocato

non riesco a cogliere la distinzione tra factoring e cessione del credito. Può aiutarmi a comprendere le principali differenze?

Grazie

cordialità

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Re: DIFFERENZA TRA FACTORING E CESSIONE DEL CREDITO

von gelöscht -

Buonasera,

sarà uno degli argomenti che tratteremo nella lezione di ripasso. Non vorrei quindi dilungarmi qui sul forum. Anticipo solo che una prima differenza è di tipo soggettivo (nel factoring un imprenditore che esercita attività d'impresa), l'altra oggettiva, nel factoring si possono cedere anche crediti futuri (cioè non ancora sorti).

... ne parleremo.

paolo virano

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Re: DIFFERENZA TRA FACTORING E CESSIONE DEL CREDITO

von Alessandro Ferrari -

Va bene, grazie; avrei un'altra domanda: il "pactum de non cedendo" rientra nell'autonomia delle parti stabilita dalla convenzione Unidroit sul factoring. Non capisco che senso abbia inserire tale opzione in una convenzione che vuole stimolare il factoring internazionale per favorire la circolazione dei crediti e quindi dei capitali.

Sempre che abbia compreso il significato del "pactum de non cedendo" (divieto di cessione del credito").

Grazie

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Re: DIFFERENZA TRA FACTORING E CESSIONE DEL CREDITO

von gelöscht -

Dunque, anche qui occorrerebbe del tempo per spiegare tutto alla perfezione. Partiamo dalla norma della convenzione, art. 6, comma 1: "La cessione del credito da parte del fornitore al cessionario può essere effettuata nonostante qualsiasi patto tra il fornitore e il debitore che proibisca tale cessione". Come potrà leggere a pag. 177 del manuale, tale articolo è stato molto dibattuto. Ma, al contrario di quanto lei scrive sopra, è proprio una norma per facilitare la diffusione del factoring. Il patto infatti non è opponibile, ove presente nel rapporto contrattuale sottostante (tra il fornitore e il debitore) non tra il creditore e il factor (qui non avrebbe certamente senso).

Anche di questo, se crede, ne parliamo meglio a lezioni (me lo ricordi).

Paolo Virano

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Re: DIFFERENZA TRA FACTORING E CESSIONE DEL CREDITO

von Roberto Luiso -

Buona sera Avv. Virano,

avrei bisogno di un chiarimento.

Nel libro, a pag. 78 - 4° capoverso, si distingue il factoring dalla cessione del credito in quanto la cessione comprende crediti presenti e futuri; ma nella risposta da lei fornita in un post precedente credo di capire che sia il factoring ad includere i crediti futuri. E' cosi? oppure sbaglio ad interpretare qualcosa?

Ne approfitterei anche per farle un' altra domanda. 

Al fondo della stessa pagina 78 si parla di fallimento del cedente e di non opponibilità della cessione...non mi è molto chiaro il paragrafo.

Grazie in anticipo delle delucidazioni.

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Re: DIFFERENZA TRA FACTORING E CESSIONE DEL CREDITO

von gelöscht -

Buongiorno,

è nel factoring che si possono cedere crediti futuri (nel testo ... poichè la cessione ... deve intendersi la cessione del credito nel factoring).

Per la parte relativa al fallimento ne parliamo a lezione. Si legga anche gli articoli 6 e 7 della l. 52/1991, forse sono più chiari.

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Re: DIFFERENZA TRA FACTORING E CESSIONE DEL CREDITO

von Eleonora Maria Clara Fossati -

Buongiorno,

   anch' io avevo il medesimo dubbio circa la cedibilità dei crediti futuri. La legge 21 febbraio 1991 che disciplina la cessione dei crediti di impresa  al comma 3 segnala che possono essere ceduti anche i crediti futuri che sorgeranno entro i 24 mesi dalla cessione, questo tipo di credito futuro può essere oggetto di cessione del credito ( oppure solo di factoring)? Mi sembra di capire dalla spiegazione del libro che è possibile però forse ho frainteso.

La ringrazio per la disponibilità.

Eleonora

Als Antwort auf Eleonora Maria Clara Fossati

Re: DIFFERENZA TRA FACTORING E CESSIONE DEL CREDITO

von gelöscht -
Nella cessione "normale" del credito solo quelli esistenti, nel factoring anche quelli futuri. Ne parliamo a lezione.
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Re: DIFFERENZA TRA FACTORING E CESSIONE DEL CREDITO

von Claudia Peroni -

Buongiorno,

avrei un dubbio sul factoring pro solvendo e pro soluto: il libro a pag. 78 dice "Con la formula pro soluto il factor assume l'obbilgo di pagare il credito alla scadenza ( anche se il debitore è insolvente) garantendo in tal modo all'imprenditore cedente la certezza dell'incasso." Quindi, se ho ben capito, il factor pagherà il creditore originario alla scadenza del credito, non alla sosstoscrizione del contratto di factoring, è corretto?Nella formula pro solvendo invece il factor pagherà sempre alla scadenza del credito ma solo se il debitore sarà solvente, è corretto?

Quindi con il factoring l'imprenditore che cede i crediti non ottiene una liquidità immediata, ma riceverà la liquidità comunque alla scadenza dei crediti?

La ringrazio per il chiarimento

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Re: DIFFERENZA TRA FACTORING E CESSIONE DEL CREDITO

von gelöscht -

Buongiorno,

no, non è così, altrimenti il factoring pro soluto non avrebbe senso. A seconda dei contratti il factor anticipa sempre, magari in % diverse, il credito ceduto. Sia che si tratti di pro soluto sia pro solvendo.

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Re: DIFFERENZA TRA FACTORING E CESSIONE DEL CREDITO

von Michela Picarazzi -
Buonasera Avv. Virano

abbiamo parlato spesso nel forum e a lezione delle differenze tra cessione del credito e factoring, che adesso mi sembrano abbastanza chiare.
Non riesco invece a delineare le differenze tra cessione del credito (art 1260) e sconto bancario (art. 1858). Può aiutarmi?

Inoltre, in merito al facotring, non ho capito la normativa in merito all'ipotesi di fallimento del cedente e i problemi relativi all'efficacia della cessione nei confronti di terzi.
In particolare non mi è chiaro quando si dice che la "cessione non è opponibile al fallimento del cedente..."

La ringrazio anticipatamente per la disponiblità,

Michela
Als Antwort auf Michela Picarazzi

Re: DIFFERENZA TRA FACTORING E CESSIONE DEL CREDITO

von gelöscht -

Buongiorno,

lo sconto bancario è una figura particolare di cessione del credito (istituto generale) che si caratterizza per l'utilizzo, nella cessione, di titoli di credito quali le cambiali e gli assegni.

Sulla seconda domanda, ove il curatore fallimentare riesca a dar prova che il factor sapeva dello stato di insolvenza del cedente, la cessione non è opponibile, ovvero si "annulla" quella cessione oggetto di factoring. Quando si dice "non opponibile" si intende che il contratto si annulla e quindi se ne annullano gli effetti: si torna alla situazione antecedente al contratto. Il curatore potrà riprendersi i crediti ceduti e chiedere il pagamento ai debitori, a rimetterci sarà il factor che ha pagato.