Buonasera avvocato
non riesco a cogliere la distinzione tra factoring e cessione del credito. Può aiutarmi a comprendere le principali differenze?
Grazie
cordialità
Buonasera,
sarà uno degli argomenti che tratteremo nella lezione di ripasso. Non vorrei quindi dilungarmi qui sul forum. Anticipo solo che una prima differenza è di tipo soggettivo (nel factoring un imprenditore che esercita attività d'impresa), l'altra oggettiva, nel factoring si possono cedere anche crediti futuri (cioè non ancora sorti).
... ne parleremo.
paolo virano
Va bene, grazie; avrei un'altra domanda: il "pactum de non cedendo" rientra nell'autonomia delle parti stabilita dalla convenzione Unidroit sul factoring. Non capisco che senso abbia inserire tale opzione in una convenzione che vuole stimolare il factoring internazionale per favorire la circolazione dei crediti e quindi dei capitali.
Sempre che abbia compreso il significato del "pactum de non cedendo" (divieto di cessione del credito").
Grazie
Dunque, anche qui occorrerebbe del tempo per spiegare tutto alla perfezione. Partiamo dalla norma della convenzione, art. 6, comma 1: "La cessione del credito da parte del fornitore al cessionario può essere effettuata nonostante qualsiasi patto tra il fornitore e il debitore che proibisca tale cessione". Come potrà leggere a pag. 177 del manuale, tale articolo è stato molto dibattuto. Ma, al contrario di quanto lei scrive sopra, è proprio una norma per facilitare la diffusione del factoring. Il patto infatti non è opponibile, ove presente nel rapporto contrattuale sottostante (tra il fornitore e il debitore) non tra il creditore e il factor (qui non avrebbe certamente senso).
Anche di questo, se crede, ne parliamo meglio a lezioni (me lo ricordi).
Paolo Virano
Buona sera Avv. Virano,
avrei bisogno di un chiarimento.
Nel libro, a pag. 78 - 4° capoverso, si distingue il factoring dalla cessione del credito in quanto la cessione comprende crediti presenti e futuri; ma nella risposta da lei fornita in un post precedente credo di capire che sia il factoring ad includere i crediti futuri. E' cosi? oppure sbaglio ad interpretare qualcosa?
Ne approfitterei anche per farle un' altra domanda.
Al fondo della stessa pagina 78 si parla di fallimento del cedente e di non opponibilità della cessione...non mi è molto chiaro il paragrafo.
Grazie in anticipo delle delucidazioni.
Buongiorno,
è nel factoring che si possono cedere crediti futuri (nel testo ... poichè la cessione ... deve intendersi la cessione del credito nel factoring).
Per la parte relativa al fallimento ne parliamo a lezione. Si legga anche gli articoli 6 e 7 della l. 52/1991, forse sono più chiari.
Buongiorno,
anch' io avevo il medesimo dubbio circa la cedibilità dei crediti futuri. La legge 21 febbraio 1991 che disciplina la cessione dei crediti di impresa al comma 3 segnala che possono essere ceduti anche i crediti futuri che sorgeranno entro i 24 mesi dalla cessione, questo tipo di credito futuro può essere oggetto di cessione del credito ( oppure solo di factoring)? Mi sembra di capire dalla spiegazione del libro che è possibile però forse ho frainteso.
La ringrazio per la disponibilità.
Eleonora
Buongiorno,
avrei un dubbio sul factoring pro solvendo e pro soluto: il libro a pag. 78 dice "Con la formula pro soluto il factor assume l'obbilgo di pagare il credito alla scadenza ( anche se il debitore è insolvente) garantendo in tal modo all'imprenditore cedente la certezza dell'incasso." Quindi, se ho ben capito, il factor pagherà il creditore originario alla scadenza del credito, non alla sosstoscrizione del contratto di factoring, è corretto?Nella formula pro solvendo invece il factor pagherà sempre alla scadenza del credito ma solo se il debitore sarà solvente, è corretto?
Quindi con il factoring l'imprenditore che cede i crediti non ottiene una liquidità immediata, ma riceverà la liquidità comunque alla scadenza dei crediti?
La ringrazio per il chiarimento
Buongiorno,
lo sconto bancario è una figura particolare di cessione del credito (istituto generale) che si caratterizza per l'utilizzo, nella cessione, di titoli di credito quali le cambiali e gli assegni.
Sulla seconda domanda, ove il curatore fallimentare riesca a dar prova che il factor sapeva dello stato di insolvenza del cedente, la cessione non è opponibile, ovvero si "annulla" quella cessione oggetto di factoring. Quando si dice "non opponibile" si intende che il contratto si annulla e quindi se ne annullano gli effetti: si torna alla situazione antecedente al contratto. Il curatore potrà riprendersi i crediti ceduti e chiedere il pagamento ai debitori, a rimetterci sarà il factor che ha pagato.