Cessione dei crediti - art. 1260 c.c.

Cessione dei crediti - art. 1260 c.c.

par Roberto Luiso,
Nombre de réponses : 3
Buongiorno Avv. Virano,
Avrei da chiederle un chiarimento in merito all' art. 1260 del Cod. Civile (comma 2)...si parla di patto di esclusione di cedibilità del credito tra le parti "non opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione"
Si intende che tale patto è nullo se il cessionario riesce a dimostrare che non era a conoscenza di tale "accordo" tra cedente e ceduto?
Grazie.
En réponse à Roberto Luiso

Re: Cessione dei crediti - art. 1260 c.c.

par Utilisateur supprimé,

Buonasera,

il secondo comma del 1260 c.c. dispone, inoltre, che creditore e debitore possano stabilire di escludere la cedibilità del credito. Se però, anche in presenza di tale pattuizione il credito viene ceduto, tale pattuizione non può essere opposta al cessionario, ovvero colui al quale il credito viene ceduto, se non si prova che egli (sempre il cessionario) ne era a conoscenza al momento della cessione.

En réponse à Utilisateur supprimé

Re: Cessione dei crediti - art. 1260 c.c.

par Roberto Luiso,

Avv. Virano, scusi ma era appunto il 2° comma l'argomento del mio post.

Non riesco ancora comprendere il significato giuridico di "non può essere opposto" .

Provo a ridirlo in parole mie:

La pattuizione di non cedibilita del credito fatta tra cedente e ceduto è nulla se si riesce a dimostrare che il cessonario era a conoscenza di tale pattuizione? quindi se il cessionario acquista il credito del cedente, e il ceduto non paga, e se in origine era presente un patto di non cedibilità, il cessionario, se conosceva tale patto, non può richiedere il pagamento del credito?

E' corretto o no?

Grazie ancora!

En réponse à Roberto Luiso

Re: Cessione dei crediti - art. 1260 c.c.

par Utilisateur supprimé,
Si e no, nel senso che il ceduto, se prova che il cessionario sapeva della clusola di non cedibilità, può rifiutarsi di pagare al cessionario (resta pur sempre obbligato verso il cedente).