conto corrente

conto corrente

di Marina Rotondo -
Numero di risposte: 1
Buongiorno Avvocato, volevo avere alcune precisazioni circa la revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente. L'art. 67 fall. prevede la possibilità di revocatoria fallimentare per i pagamenti di debiti liquidi e esigibili entro l'anno di dichiarazione del fallimento. La Cassazione però ha fatto un distinguo tra conto corrente coperto e scoperto su tale argomento, cioè in presenza di apertura di credito gli accrediti non costituiscono pagamenti e non sono quindi revocabili.. ciò vuol dire che i versamenti di contante o assegno eseguiti dal fallito possono entrare a far parte della procedura fallimentare solo in presenza di conto senza apertura di credito? e nel caso di pagamenti eseguiti da terzi cosa succede? Nel testo c'è scritto che l'art 67 non sembra riferibile ad atti di terzi..(pg. 70)

Grazie
In riposta a Marina Rotondo

Re: conto corrente

di Utente eliminato -

Buongiorno,

la risposta alla prima domanda è si (con certe precisazioni che non possa fare qui), ma ricordando che il curatore può chiedere la revoca degli accrediti solo se prova che la banca era a conoscenza dello stato di insolvenza del fallito.

I pagamenti eseguiti da terzi non sono revocabili ai sensi dell'art. 67 l. fall.