conto corrente

conto corrente

par Marina Rotondo,
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Buongiorno Avvocato, volevo avere alcune precisazioni circa la revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente. L'art. 67 fall. prevede la possibilità di revocatoria fallimentare per i pagamenti di debiti liquidi e esigibili entro l'anno di dichiarazione del fallimento. La Cassazione però ha fatto un distinguo tra conto corrente coperto e scoperto su tale argomento, cioè in presenza di apertura di credito gli accrediti non costituiscono pagamenti e non sono quindi revocabili.. ciò vuol dire che i versamenti di contante o assegno eseguiti dal fallito possono entrare a far parte della procedura fallimentare solo in presenza di conto senza apertura di credito? e nel caso di pagamenti eseguiti da terzi cosa succede? Nel testo c'è scritto che l'art 67 non sembra riferibile ad atti di terzi..(pg. 70)

Grazie
En réponse à Marina Rotondo

Re: conto corrente

par Utilisateur supprimé,

Buongiorno,

la risposta alla prima domanda è si (con certe precisazioni che non possa fare qui), ma ricordando che il curatore può chiedere la revoca degli accrediti solo se prova che la banca era a conoscenza dello stato di insolvenza del fallito.

I pagamenti eseguiti da terzi non sono revocabili ai sensi dell'art. 67 l. fall.