conto corrente

conto corrente

by Marina Rotondo -
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Buongiorno Avvocato, volevo avere alcune precisazioni circa la revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente. L'art. 67 fall. prevede la possibilità di revocatoria fallimentare per i pagamenti di debiti liquidi e esigibili entro l'anno di dichiarazione del fallimento. La Cassazione però ha fatto un distinguo tra conto corrente coperto e scoperto su tale argomento, cioè in presenza di apertura di credito gli accrediti non costituiscono pagamenti e non sono quindi revocabili.. ciò vuol dire che i versamenti di contante o assegno eseguiti dal fallito possono entrare a far parte della procedura fallimentare solo in presenza di conto senza apertura di credito? e nel caso di pagamenti eseguiti da terzi cosa succede? Nel testo c'è scritto che l'art 67 non sembra riferibile ad atti di terzi..(pg. 70)

Grazie
In reply to Marina Rotondo

Re: conto corrente

by Deleted user -

Buongiorno,

la risposta alla prima domanda è si (con certe precisazioni che non possa fare qui), ma ricordando che il curatore può chiedere la revoca degli accrediti solo se prova che la banca era a conoscenza dello stato di insolvenza del fallito.

I pagamenti eseguiti da terzi non sono revocabili ai sensi dell'art. 67 l. fall.