art. 125 ter tub - diritto di ripensamento

art. 125 ter tub - diritto di ripensamento

от Claudia Brassini -
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buon pomeriggio,

in merito al diritto di recesso (diritto di ripensamento) riconosciuto dall'art. 125 ter Tub, a lezione abbiamo detto che se il cliente esercita questo diritto, il contratto, pur validamente concluso, è come se non fosse mai stato firmato. Dopodichè, ovviamente, il Cliente deve restituire, entro 30 gg dall'invio della comunicazione di recesso, quanto avuto dalla Banca.

La domanda è: se il Cliente non ottempera a questo dovere di restituzione del capitale ricevuto, quali azioni può porre in essere la Banca? Le stesse (esecuzione) che pone a fronte di un prestito non rimborsato, dove però il contratto non è stato oggetto di recesso da parte del Cliente?

E quindi, in cosa si differenziano, se si distinguono, la posizione del Cliente che ha esercitato il diritto di recesso e non adempie l'obbligo di restituzione e la posizione del Cliente che non rimborsa le rate di un contratto di credito non oggetto di recesso?

Spero di essermi spiegata, grazie.

В ответ на Claudia Brassini

Re: art. 125 ter tub - diritto di ripensamento

от Пользователь удален -

Scusandomi per il ridardo (ho fatto qualche giorno di vacanza!) ecco la risposta.

L'art. 125 ter del tub (vi ricordo che sul sito della banca d'Italia http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_naz trovate tub e tuf aggiornati) prevede appunto il c.d. diritto di ripensamento e che " ... se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall’invio della comunicazione prevista dalla lettera a), restituisce il capitale e paga gli interessi ...".

Ora, io credo che la banca, nella maggior parte dei casi, attenda il decorso dei 14 giorni prima di dar corso all'erogazione del credito. Se così non fosse e il cliente che recede non intende restituire spontanemente quanto ricevuto non resta alla banca che attivare una ordinaria azione giudiziale per recuperare le somme erogate. Non vedo differenze (a parte eventuali titoli esecutivi) tra le due posizioni da Lei citate.

L'argomento, se del caso, lo approfondiremo a lezione dato che sul forum diventerebbe troppo lungo.