art. 125 ter tub - diritto di ripensamento

Re: art. 125 ter tub - diritto di ripensamento

von gelöscht -
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Scusandomi per il ridardo (ho fatto qualche giorno di vacanza!) ecco la risposta.

L'art. 125 ter del tub (vi ricordo che sul sito della banca d'Italia http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_naz trovate tub e tuf aggiornati) prevede appunto il c.d. diritto di ripensamento e che " ... se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall’invio della comunicazione prevista dalla lettera a), restituisce il capitale e paga gli interessi ...".

Ora, io credo che la banca, nella maggior parte dei casi, attenda il decorso dei 14 giorni prima di dar corso all'erogazione del credito. Se così non fosse e il cliente che recede non intende restituire spontanemente quanto ricevuto non resta alla banca che attivare una ordinaria azione giudiziale per recuperare le somme erogate. Non vedo differenze (a parte eventuali titoli esecutivi) tra le due posizioni da Lei citate.

L'argomento, se del caso, lo approfondiremo a lezione dato che sul forum diventerebbe troppo lungo.