Autodichia

Si definisce autodichia il potere, conferito ad alcuni organi supremi dello Stato, di giudicare presso di sé i ricorsi presentati avverso gli atti d'amministrazione da essi medesimi posti in essere, in deroga alle norme che disciplinano in via generale le competenze degli  organi giurisdizionali. Tale prerogativa - denominata anche giurisdizione domestica - è riconosciuta, nel vigente ordinamento italiano, ad alcuni organi costituzionali: le Camere del Parlamento e la Corte costituzionale; non, invece, all'organo costituzionale Governo, né alla Presidenza della Repubblica.

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